Dell’uso il più proficuo pe’ sudditi di S.M. degli alberi torti, difformi e di grandioso diametro

di Agostino Lascaris di Ventimiglia →

1823

Il legno delle quercie Piemontesi è migliore di quello che ci somministrano le spiagge dell’Adriatico e l’Italia meridionale; e qualche fiata egli pareggia, in saldezza e bontà, quello delle ottime quercie della Sardegna.

Le macchie Sarde somministrano pochissimi legni diritti, ma invero una grande quantità di bellissime curve, e legni di contorno, che sono i più rari e i più ricercati dai costruttori di vascello (Alberto Azuni nel suo Essai sur l’histoire géographique et naturelle de la Sardaigne, Paris an VII, attribuisce a politica superstiziosa la trascuraggine de’ Sardi riguardo alle loro selve).

Mentre per questa parte non sono di suo parere, io adotto la sua opinione, che la Sardegna è ricca di piante quante ne occorrono per somministrare a tutti gli Arsenali italiani e francesi del Mediterraneo.

La vegetazione della parte montuosa e centrale dell’Isola è ubertosa di alberi di mole straordinaria, e senza esagerazione si può asserire, che più della sesta parte del suolo ne è ammantata.

La parte occidentale, specialmente verso l’Isola di S. Pietro, abbonda di larici di due specie, di smisurati pini, e le altre di grossissimi castagni, castanea vesca; di frassini, fraxinus excelsa; e di più specie di quercie. e segnatamente di lecci, quercus ilex, di sugheri, quercus suber, di quercia comune, quercus robur, di quercia nera, quercus pubescens (Wild.), alberi preziosissimi per la marineria.

Le vaste macchie della Sardegna presentano all’osservatore ad un tempo e il quadro della natura affatto vergine ed abbandonata a se stessa, e quello d’immensi materiali, che pajono rimproverare all’uomo la sua inerzia, o la sua imperizia. Si scorgono in esse alberi secolari; gli uni che cadono a pezzi a pezzi per vetustà, al menomo soffio di vento, alla più picciola scossa; altri che cresciuti all’uggia, ed a stento, ma felicemente deformi, offrono ai cantieri pezzi rari e pregevoli, quanto que’ bellissimi, che vegetati sul vivagno de’ boschi, o isolati, sono ritti, sani, e di rare dimensioni.

Ma la scure, la fatale scure rusticana non rispetta nè gli uni nè gli altri, e l’opera prodigiosa di tanti secoli viene in un istante annientata o da quella, o dalle fiamme divoratrici, allorquando, come nel 1815, a seconda del riprovevole uso di costi, s’incendiano tratti immensi di ubertose foreste, onde procacciare per tal modo erba recente ai numerosi armenti.

I boschi sono trascurati a segno in Sardegna, che succede costantemente, che in quel paese così popolato di noci, di abeti, di sugheri, si comperano mobili all’estero, s’importano dalla Corsica le tavole per i più grossolani usuali lavori, e non vi si fa un turacciolo, mentre l’esportazione dell’ottimo vino Sardo si fa tutta col mezzo d’immensa quantità di bottiglie.

Tuttavia, a lode del vero, bisogna che si soggiunga all’anzi detto, che, non ha guari, nelle belle macchie di S. Leonardo e di Scano, e de’ dintorni del Goceano sono stati atterrati con intelligenza assai molte centinaja di quercie, i di cui belli ed ottimi pedali vennero spediti a Tolone; che nel 1814, oltre due grosse navi cariche per l’estero di legname da costruttura, che naufragarono nelle acque di Bosa, il Regno ne ha venduto per il valsente di lire duecento mila circa, e che i più osservabili legni fra quelli che sono ne’ cantieri di Genova, provengono eziandio dalla Sardegna.

Comunque siasi, la cosa è di gran momento e per il Governo, e per quel paese, paese viemaggiormente interessante, perchè più atto ad essere migliorato, e perchè non ancora giunto a quel punto di maturità non plus ultra delle cose umane, dal quale tanti popoli pur troppo già retrocedono.

Strade, costruttori di marina valenti, bandi campestri per ordinare le chiudende, e le ghiandaje, per frenare le distruzioni, gli incendi, e prescrivere la ripiantagione, e la terminazione; leggi in somma pel buon governo delle selve, provvide ed osservate, sono i mezzi di valersi del nuovo ramo di ricchezza che l’ubertoso suolo della Sardegna può facilmente somministrare. Plinio il giovine nomava quest’Isola, Sardegna la ricca.

L’ALBERO DA SUGHERO

di

Rocco Ragazzoni

Repertorio di agricoltura pratica e di economia domestica – volume 8 →

1830

La quercia sovero, quercus suber Lin., cresce naturalmente in Provenza, in Ispagna, in Linguadocca, ed in altre parti d’Italia, ma negli Stati nostri di terra ferma lo credo poco o niente conosciuto, sebbene molte felici posizioni, di mite clima vi siano, in cui potrebbe con vantaggio venire educato, non potendo reggere nelle provincie esposte al nord. Alle Isole Borromee eravene una pianta; nello scorso autunno la vidi ancora in piedi, ma morta, forse inverno.

La Sardegna al contrario n’è piuttosto abbondante, e nel piccolo ma dotto giornaletto di Cagliari (luglio 1828), di cui con dispiacere si può cantare le nenie, perchè sicuramente la sua continuazione avrebbe molto giovato a quegl’isolani, si trova un cenno dei principali luoghi in cui spontaneamente trascurato vi alligna.

L’utile che si può avere dal coltivare l’albero a sughero, bene lo conobbe il Ministero dell’Interno di Francia, il quale eccitò quella Società Reale e Centrale di Agricoltura a proporre tre grandiosi premi, da distribuirsi a coloro i quali, prima del 1834, avrebbero seminato di sughero la maggiore estensione di terreno di cattiva qualità nei paesi meridionali del Regno.

Il legno della quercia sughero è durissimo, molto forte, più durevole di quello di rovere, ma non è capace di ricevere un bel pulimento; viene prescelto fra tutti gli altri per la formazione delle chilie delle navi, e per le opere che devono rimanere esposte all’alternativa dell’umido e dell’asciutto.

Ma il principale prodotto che si ricava da questa pianta è quello della sua corteccia, grossa, spongiosa e screpolata, la quale si leva, ogni otto o dieci anni, dal tronco in quadrati, a maniera di piccole tavole, dopo d’averle raddrizzate ed appianate, e con cui si formano i turaccioli da tutti conosciuti. Levandola prima, l’albero ne soffre, la corteccia non si può considerare matura, e difficile riesce lo separarla dalla pianta. L’albero sollevato dal peso della sua prima scorza, che lo opprime, diventa più robusto e più vivace, e rende un maggior frutto delle sue ghiande (1: Giornale suddetto).

Nel levarla resta il libbro (2. Il libbro è la parte più interna della corteccia) il quale è sufficiente a difendere la pianta dall’influenza dell’aria, finchè si riproduce una seconda scorza. Si è sperimentato che gli alberi scorzati vivono sino a cento cinquant’anni, e che i non scorzati muoiono prima dei cinquanta.

La scorza migliore è quella degli alberi vecchi, perchè più compatta, meno porosa, più elastica e di color rossigno. Si comincia a scorzarli all’età di circa trenta anni, ma d’ordinario non si mette in commercio che quello ricavato dalle piante aventi da cinquanta a sessant’anni. Le scorze vanno tolte dall’albero dall’alto in basso, senza lasciarvene la benchè piccola porzione di vecchia.

Gli alberi esistenti sopra montagne sassose ed in terreno arido, sono quelli che daranno uno sughero più fino. Le buone terre rendono lo sughero più grosso e più poroso. Il tempo di praticarla è il mese di luglio fino a tutto settembre. Carbonizzata la medesima in vasi chiusi, si fa il nero così detto di Spagna. Senza dubbio contiene essa pure del concino, ma non viene per questo uso adoperata.

I frutti di questa quercia sono poco amari, e sono buoni per nutrire il bestiame e gli uccelli. Gli Spagnuoli li mangiano arrostiti, come noi facciamo delle castagne.

Queste sono le poche quercie indigene tra noi: il Nuovo Mondo ne conta una serie di belle specie, che potrebbero benissimo anche nel nostro paese coltivarsi, essendo il loro clima natio poco diverso dal nostro; e molte infatti vennero già naturalizzate in quello di Francia, quantunque più infelice del nostro.

PREGONE DI S.E. IL SIG. CONTE LANZAVECCHIA DI BURI

incaricato delle funzioni di luogotenente capitano generale del regno di Sardegna, con cui si danno varie disposizioni

per la conservazione dei querceti, taglio, e smercio dei sugheri

In data del 25 ottobre 1837

«Gazzetta piemontese» – mercoledì, 29 novembre 1837, n. 237 →

NOI CONTE

SILVESTRO LANZAVECCHIA DI ВURI →

Cavaliere della sacra religione ed ordine militare de’ SS. Maurizio e Lazzaro, maggiore generale d’ armata, governatore della città, del castello, e delle dipendenze di Cagliari, generale comandante delle armi, milizie, genti da guerra del regno di Sardegna, quale governiamo con autorità viceregia,

Rivolte costantemente le benefiche cure del Re nostro Signore all’ammelioramento d’ogni ramo di civile amministrazione in questo suo amatissimo regno, fissò eziando le sue alte vedute sulla condizione dei boschi; ed in prevenzione di più estesi provvedimenti, ravvisato avendo l’attività, che di giorno in giorno va acquistando il commercio dei sugheri greggi, ei ha ordinato di sottoporlo fin d’ora a delle norme conservatorie dei boschi, da cui provengono.

Essendosi allo stesso tempo degnata S. M. di manifestarci la sovrana sua propensione ad usare dei proporzionati riguardi a quelli speculatori ai regnicoli, che stranieri, i quali daranno opera con felice successo alla fabbricazione di turaccioli in sughero, mentre riesce a noi graditissimo l’incarico di annunziare la speciale protezione che la stessa M.S. è disposta ad accordare a questo novello ramo d’industria nazionale, ci affrettiamo pure a rendere di pubblica ragione, conformemente ai sovrani voleri, il seguente regolamento per la conservazione dei querceti, e commercio dei sugheri, prescrivendo, come prescriviamo quanto in appresso:

  1. I proprietarii, feudatarii, signori utili, appaltatori e coltivatori dei querceti da sughero dovranno nel termine di quindici giorni dichiarare agli ufizii d’intendenza provinciale rispettivi la precisa estensione ed i limiti dei querceti già coltivati, o che si vorranno coltivare per il sughero. Delle quali dichiarazioni dovranno detti uffizi d’intendenza tenerne nota in apposito e separato registro.
  2. Sarà obbligo degl’intendenti, a misura che si presenteranno le dichiarazioni di cui all’ art. 1.º, d’ingiungere ai giusdicenti locali di trasmettere con tutta sollecitudine una nota degli attuali ministri saltuari accompagnandola con particolare informativa sull’idoneità, fedeltà e zelo di essi, e sui proventi di cui godessero attualmente.
  3. L’intendente con confronto delle selve da custodire e de’ ministri a ciò destinati, riconoscerà, se sia il caso di aumentarne il numero, rassegnandone la proposta in elenco specifico al superior governo, per la sua approvazione.
  4. È stabilita a favore di ciascuno dei ministri saltuarii, che verranno incaricati della custodia dei querceti produttivi del sughero, la giornaliera mercede di soldi cinque, della quale tre quarti saranno corrisposti dai proprietari o dagli appaltori e cultivatori della foresta, ed un quarto sarà a carico del comune che avesse in essa il dritto di pascolare o di far legna. Qualora poi il comune non abbia siffatti diritti, la mercede da retribuirsi sarà a totale carico dei proprietari del querceto, o di chi per essi loro.
  5. Un quarto delle penali accusate per contravvenzioni rimarrà a benefizio dei ministri saltuarii; un quarto a favore della casa comunale, due quarti andranno a pro dei ministri che costruiranno gli atti.
  6. Nei luoghi, in cui le compagnie barracellari saranno disposte ad assumersi il carico della sorveglianza e della conservazione dei querceti a sughero, l’intendente provinciale, riputandolo conveniente, farà facoltà ai comuni ed ai proprietari di affidare siffatto incarico a dette compagnie. In questo caso le retribuzioni portate dai § 4 e 5 saranno ad esse compagnie devolute, ed inoltre potrà ad esse venir corrisposto, od in tutto od in parte il quarto delle multe riservato per la cassa comunale, sempre che l’intendente così stimi di provvedere, onde meglio compensare gli obblighi che dette compagnie si assumeranno di risarcire i proprietarii de’ querceti dei danni che venissero ad esperimentare; e ciò in conformità delle leggi speciali del barancellato.
  1. Dal 20 di settembre fino al primo di giugno di cadun anno sarà proibito lo spogliamento degli alberi del sughero, sotto pena ai contravvventori di due scudi la prima volta, e di quattro pei recidivi, per ogni albero scorticato, colla pena sussidiaria del carcere, senza pregiudizio delle altre pene prescritte per gl’incendii, schiantamenti di alberi, e per qualsivoglia altro danno arrecato ai boschi ed alberi altrui.
  2. Nelle selve e foreste che saranno in attuale coltura pei sugheri, sarà in ogni tempo dell’anno proibita l’introduzione delle capre, sotto le pene rispettivamente prescritte nell’art. 1994 del codice civile e criminale contro del giudice o ministro, che se permettesse l’ingresso, o contro il pastore le cui capre venissero colte, o si provasse d’esser entrate nei querceti. Ne’ luoghi in cui il comune o qualche cussorgia di pastori avesse un dritto acquistato, ovvero si trovasse nello stabile possesso di far pascolare le sue pecore o capre nelle selve a sughero, volendo detto comune o Cussorgia essere tenuta nei dritti o possesso su espressi, sarà tenuta di passare un’apposita sottomessione avanti il giusdicente del luogo di risarcire ogni danno che i proprietarii o possessori di querceti a sughero venissero a risentire. In questi casi particolari non avrà lungo la sorveglianza e guarentigia stabilite nei § 4 e 6 e rimarrà a puro onere delle comunità e cussorge sunominate.
  1. A tenore del disposto dell’art. 2008 delle leggi i ministri di giustizia nell’assegnare i distretti del ghiandifero, e nell’esigere la cauzione pei furti e danni in esso articolo indicati dai pastori o proprietari dei porci, imporranno questi in esso atto l’obbligo di stare a tutti i danni che si rilevassero negli alberi o nei sugheri del loro distretto, a favore del proprietario o dell’appaltatore delle selve.
  2. Richiedendolo i proprietari o coltivatori delle selve, nel tempo in cui il salto è aperto al pascolo d’ogni sorta di bestiame rude, ferma sempre la proibizione di introdurvi capre, si potranno i pastori, o proprietari del bestiame assoggettare alle stesse cautele prescritte nel paragrafo precedente, onde rifare i danni che apportassero alle quercie collo sfrondamento, diradamento dei rami, od atterramento degli alberi, e collo scoronarli o capitozzarli in modo che, ne derivi un danno alla pianta od al suo prodotto.
  3. Qualora qualche branco di capre entrasse di notte tempo nei querceti, o fosse in essi colto senza essersene potuto fare la presa, vi sarà applicabile il disposto dall’art. 2006 delle leggi CC e CC. e quindi il danno e la pena sarà a carico di coloro che avranno le capanne in maggior vicinanza, nelle quali vi saranno capre, che li medesimi non sieno in grado di provare da chi il danno sia stato cagionato: salva ad essi la ragione per la ripetizione verso il pastore, o proprietario del bestiame che avesse fatto quel danno, nel qual caso dovranno provare il loro assunto nel termine di giorni quindici. Perciò poi che concerne ai pastori di capre, i quali sarà comprovato che, data opera abbiano devastato piante a sughero, verranno dai giusdicenti del luogo con ispeciale decreto inibiti di far pascolare le loro capre in avvenire nella regione, in cui commisero siffatte devastazioni, al quale effetto verranno collo stesso decreto allontanati da tale luogo per lo spazio d’uno a cinque anni, secondo la gravità dei casi.
  1. Qualora dai proprietarii o coltivatori delle selve si voglia, nell’ interesse d’una miglior custodia, aumentato a totale loro spesa il numero dei ministri saltuari in un determinato distretto, o foresta, dovranno presentare la nota ai giusdicenti locali, acció facciano a questi ministri saltuarii aggiunti prestare il giuramento a norma dell’art. 2026 delle leggi, dopo di essersi accertati di essere i proposti ministri uomini di buona voce e fama.
  2. I ministri saltuarii aggiunti così eletti, ed approvati, faranno in giudicio la stessa fede dei ministri saltuarii ordinarii.
  3. È proibito agl’incettatori di sugheri il comprarne dai pastori od agricoltori, se questi non saranno muniti d’un permesso in iscritto dal proprietario ed appaltatore dei querceti, i quali proprietarii od appaltatori potranno nel caso far valere le loro ragioni contro di essi incettatori.
  4. Dal 20 di settembre fino al primo di giugno il sughero, per essere ammesso all’estrazione dai rispettivi uffizi di dogana, dovrà essere accompagnato da una bolletta d’origine da spedirsi dal giusdicente locale, e nella quale sia specificato il tempo ed il luogo, in cui si raccolse il sughero predetto. Mandiamo pertanto a chiunque spetta di osservare e far osservare quanto d’ordine sovrano resta sovra prescritto, pubblicandosi a tale effetto il presente nei modi e luoghi soliti, con prestarsi alla copia impressa in questa reale stamperia la fede stessa che all’ originale.
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