Progetto di legge presentato alla Camera il 28 marzo 1850 dal ministro d’agricoltura e commercio (Di Santa Rosa)

SIGNORI. Nelle tre divisioni amministrative della Sardegna, ma particolarmente in quelle di Sassari e di Nuoro alligna con eguale profitto dell’agricoltura e dell’industria, tra le varie specie di quercia, quella conosciuta sotto il nome di quercia sughero.

Questi alberi formano assai comunemente ragguardevoli foreste. Le loro ghiande sono destinate al mantenimento del bestiame grosso e minuto e la loro scorza esteriore, della quale vengono spogliati, se ridotti a regolare coltivazione circa ogni dieci anni, forma la materia prima di un’industria che importata da pochi anni nella Sardegna può diventarle col tempo di grandissimo vantaggio.

Il commercio estrae ancora da questi alberi un terzo prodotto. Quello dell’alburno ossia scorza madre, che conosciuto da noi sotto il nome di rusca, serve alla concia delle pelli.

Questa corteccia non è già usata nelle concierie nazionali che preferiscono la così detta rusca delle altre specie di rovere, ma trova facile smercio particolarmente in Inghilterra, dove è più pregiata per la più grande quantità di tanino che contiene, e forse anche perchè serve più opportunamente a qualche speciale operazione di quelle concierie. L’estrazione dell’alburno necessita l’atterramento del sughero e trattandosi di albero lentissimo a crescere, dove è praticato senza cautela e discernimento, tende necessariamente ad annientarne la specie. Le foreste di sughero scomparvero dalla Romagna, dalla Toscana ed anche dalla Corsica per questo fatto, ed egli è da qualche tempo che la ricerca dell’alburno in Sardegna fa temere che la stessa sorte torchi alle foreste di quell’ isola una disposizione legislativa non viene a tutelare la conservazione di questa specie d’alberi che è attualmente cotanto profittevole e che lo diventerà maggiormente a misura che si estenderanno i pratici modi di mettere i sugheri in regolare coltivazione.

Sarà ciò certamente argomento grave di esame e di discussione pei Consigli provinciali e divisionali che furono chiamati a discutere un nuovo progetto di legge forestale, alla formazione del quale per molti anni attesero distinti amministratori e che fu appunto non ha guari ai medesimi Consigli comunicato.

Intanto però, e signori, il Governo non ha alcun mezzo diretto onde mettere argine all’atterramento dei sugheri, che un’avida speculazione tende a distruggere senza discernere quelli che sono soltanto atti a dare l’ultimo prodotto del loro alburno, da quelli che possono mantenere all’isola continuazione di prodotto e ricchezza.

L’articolo 65 del regolamento stato approvato colle regio lettere patenti del 14 settembre 1844 concepito nei seguenti termini: i proprietarii privati usano liberamente del diritto di proprietà nei loro boschi, lascia piena ed intiera facoltà ai proprietarii di sugheri di abbatterli. Ed essi ora vi si prestano per un misero guadagno per nulla proporzionato al valore dei sugheri ed al loro reddito.

La tariffa doganale del 1830 attualmente in vigore in Sardegna dà solo facoltà al Governo di non concedere l’esportazione dell’alburno di sughero come di corteccia atta alla concia.

Ma mantenendo generale la proibizione della esportazione, se da un canto si preservano le piante, dall’altro si danneggiano i proprietari che ne possiedono delle improduttive, di cui potrebbero fare distratto con qualche vantaggio, e se si concedono permissioni di esportazione, si permette insieme di atterrare alberi fruttiferi ed infruttiferi con danno della ricchezza nazionale dei proprietari stessi. Di più si favorisce la devastazione delle foreste demaniali, in quanto che la proprietà di queste essendo in alcune parti dell’isola in contestazione, i pretendenti e compartecipanti a questa proprietà scelgono volentieri l’occasione che loro si presenta per fare vendite ed atterramenti, che non potranno a meno che dare luogo a lunghi ed intricati procedimenti giudiziari egualmente dannosi ai privati ed allo Stato.

In questa condizione di cose, o signori, in mi eredo in obbligo di sottoporre alla vostra sanzione un progetto di legge transitorio d’interesse locate, per cui la libera facoltà mantenuta dall’articolo 65 del regolamento approvato colle regie patenti 14 settembre 1844 ai proprietari delle tre divisioni di Cagliari, di Sassari e di Nuoro di disporre delle loro foreste, venga sottoposta rispetto all’atterramento dei sugheri all’obbligo di ottenere una speciale permissione dagli intendenti generali, sentita l’amministrazione forestale, da concedersi questa permissione colle cautele che vengono prescritte nella legge che siete invitati ad esaminare.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1. L’atterramento delle quercie sughero non potrà avere luogo nelle divisioni amministrative di Cagliari, Sassari e Nuoro senza uno speciale decreto di permissione rilasciato dall’ intendente generale delle dette divisioni, sentito l’avviso dell’intendente provinciale e dell’amministrazione forestale.

Art. 2. Questa permissione non potrà essere concessa se non per quegli alberi non più suscettivi di utile prodotto, ovvero indispensabili all’agricoltura ed all’uso speciale del proprietario.

Art. 3. I contravventori a questa disposizione incorreranno nella multa di lire 10 a 25 per ogni albero indebitamente reciso.

Il prodotto di questa multa sarà ripartito a termini del l’articolo 132 del regolamento approvato colle regie lettere patenti del 14 settembre 1844.

Art. 4. La presente legge sarà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione e durerà sinché una legge generale provveda al Governo delle foreste sì della terraferma che della Sardegna.

Un regolamento approvato con decreto reale provvederà al suo eseguimento.

Art. 5. E’ derogato, in quanto concerne alle disposizioni della presente, all’articolo 65 del regolamento approvato colle suddette regie lettere patenti del 14 settembre 1844 e ad ogni altra disposizione che vi si possa trovare contraria.

 Relazione fatta alla Camera il 24 aprile 1850 dalla Commissione composta dei deputati Fois, Marongiu, Ingisa, Pietri, Boyl, Cossu, E Falqui-Pes, relatore

SIGNORI! – Nell’imprendere la vostra Commissione l’esame della legge presentata dal ministro d’agricoltura e commercio nella tornata del 28 precorso marzo per la conservazione dei sugheri in Sardegna, se ha dovuto da un lato persuadersi della massima influenza nel ben essere dell’ordine sociale del principio d’inviolabilità del diritto di proprietà e dell’inconvenienza d’inceppare la libertà dell’uso di questo diritto, non ha però potuto dall’altro lato non penetrarsi della facoltà al Governo competente di moderare entro discreti limiti questa libertà, sempre quando l’esercizio di essa dannoso abbia ad esser riconosciuto ai pubblici interessi non meno che a quelli del proprietario medesimo.

Si riduce allora l’operazione del Governo all’esercizio d’un semplice dritto di tutela, che è sempre commendevole allorchè viene usato in modo a conciliare i pubblici coi privati interessi.

Ora ritenuti i grandissimi vantaggi che presenta la quercia sughero in favore dell’agricoltura, non meno che dell’industria commerciale, sia per il frutto che apporta delle ghiande ad uso del bestiame, sia per la scorza esteriore del sughero di cui può la mano dell’uomo spogliarla, e della quale in dicci anni nuovamente si riveste, se debitamente coltivata; sia in ultimo per l’alburno che, quale suo ultimo prodotto offre utilissimo come per uso delle concie, cosi delle tintorie, evidente si presenta la convenienza di non permettere che sia privata l’isola di questo ramo di ricchezza nazionale, e l’interesse del Governo di tutelarne la conservazione moderando l’uso del dritto di proprietà in modo che in vantaggio del proprietario medesimo abbiano sostanzialmente a risolversi quelle stesse cautele che il Governo si propone d’adottare.

Attesa la particolare condizione di questa pianta, finchè dessa è viva e si tratta solo di spogliarla della prima scorza del sughero, ed il proprietario alle sole contrattazioni avvisa di questa scorza, ben lungi di sentirsene detrimento, notevole anzi è il vantaggio che ridonda al proprietario ed al paese, sebbene assai maggiore sia lecito sperarlo allorquando attivata in Sardegna la commerciale industria, le relative fabbriche vi si stabiliranno come si è già cominciato.

Siccome però l’estrazione da questa pianta dell’alburno che contiene, ossia della corteccia madre, per necessaria conseguenza, produce la morte della pianta medesima, e per più facilmente poterlo estrarre si abbatte, onde occorrere a questa fatale distruzione, opportuna ha riconosciuto la vostra Commissione l’adozione della proposta legge, avuto anche riguardo alle particolari circostanze del paese, cui è diretta ed alla legislazione colà vigente in tale materia.

Ora in forza di questa, se per effetto della disposizione contenuta nell’articolo 65 del regolamento stato approvato colle regie lettere patenti delli 14 settembre 1844 che libero lascia ai privati l’uso del diritto di proprietà nei loro boschi, si facilita la distrazione delle quercie sughero per un misero momentaneo guadagno che i privati si propongono colla vendita delle loro piante, così pure per effetto della tariffa doganale attualmente in vigore in Sardegna che fa facoltà al Governo di non concedere l’esportazione dell’alburno di sughero, s’inceppa il diritto dei proprietari, i quali non ponno trarre partito dagli alberi improduttivi.

Se non che, onde meglio conseguire lo scopo che la stessa legge si propone conciliando il pubblico interesse coi minori inceppamenti dell’uso del dritto di proprietà, ha creduto la vostra Commissione di dover introdurre nella medesima certe modificazioni, le quali meglio assicurino dello spirito dal quale è la medesima dettata, ritenendo in pari tempo la provvisorietà di essa fino a che una compiuta legge forestale da presentarsi al Parlamento statuisca in modo definitivo le norme che valgano ad allontanare il pericolo della totale distruzione che con ben grave danno si lamenta in altri Stati, ed a determinare i metodi d’esercizio del diritto di proprietà in modo uniforme, dopo sentiti i Consigli provinciali e divisionali dell’isola che la vostra Commissione non dubita ranno per dare i più positivi dettagli sulle maggiori relative convenienze.

Cominciando quindi dall’articolo 1, ritenuto che dopo il prelievo del sughero l’estrazione dell’alburno importa nientemeno che la distruzione della pianta, crede la vostra Commissione opportuno che non il solo atterramento comprenda, ma anche l’estrazione dell’alburgo anzidetto in alcuna parte dell’albero.

In ordine poi all’articolo 1 che l’obbligo impone anche al proprietario di munirsi d’una permissione, tre osservazioni sonosi fatte dalla Commissione nell’interesse dei proprietari: la prima riguardante una più espressiva indicazione della qualità degli alberi ai quali debba estendersi il permesso di atterramento; la seconda, l’inconvenienza di dover ricorrere all’intendente della divisione per il ritardo che avrebbe a derivarne ai petenti proprietari, e la terza finalmente per non lasciar campo a che il proprietario possa esser aggravato di spese per il permesso che implora.

Quanto al primo alinea dell’articolo 3, alquanto grave è sembrata alla vostra Commissione la fissata multa che ha perciò stimato opportuno di ridurre.

Ed in ordine al 2ª alinea, essendo incamerali i diritti giudiziari nell’isola, un diverso metodo di riparto delle multe si è stimato di stabilire. Inopportuna ha creduto inoltre la Commissione la fissazione d’un mese dopo la sua pubblicazione per l’osservanza della legge, in mano essendo al Governo del Re quando la medesima sia munita della sovrana sanzione di farla pubblicare quando più creda conveniente. Crede perciò che possa bastare il 2 alinea di detto articolo 4, giacchè senta dirlo egli è ben ovvio che coll’emanazione della nuova legge forestale, cesseranno le disposizioni contenute nella presente.

In nome pertanto della Commissione mi onoro di presentarvi il seguente PROGETTO DI LEGGE:

Art. 1. L’estrazione dell’alburno e l’atterramento delle quercie sughero non potrà aver luogo nelle divisioni amministrative della Sardegna senza uno speciale permesso rilasciato dall’intendente generale di dette divisioni, sentito l’avviso dell’intendente provinciale e dell’amministrazione forestale.

Art. 2. Questa permissione non potrà concedersi se non per quegli alberi non più suscettivi d’utile prodotto e che fossero in istato di decadenza; nè potrà negarsi per quel dato numero di alberi che siano indispensabili al proprietario, sia per l’agricoltura, sia per altro privato uso domestico. Trattandosi di proprietari, basterà il solo permesso dell’intendente della provincia. Tali permessi saranno conceduti senza costo di spesa.

Art. 3. I contravventori a questa disposizione incorreranno nella multa di lire 5 a 20 per ogni albero indebitamente reciso. Il prodotto di questa multa sarà applicato per una parte ai denuncianti, per un’altra alla cassa comunale e per la terza agli agenti forestali, secondo la ripartizione che sarà approvata dal Ministero d’agricoltura e commercio, sulla proposizione dell’intendente generale dell’azienda dell’interno.

Art. 4. Un regolamento approvato con decreto reale provvederà al suo eseguimento.

Art. 5. Simile al progetto del Ministero.

Relazione del ministro d’agricoltura e commercio (Di Santa Rosa) 2 maggio 1850 con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 29 aprile 1850

 SIGNORI! – Il 28 del passato marzo io presentava alla sanzione della Camera elettiva un progetto di legge per una disposizione transitoria promossa a tutelare la coltivazione del sugheri di Sardegna; i motivi che indussero il Ministero a proporre questa legge, svolti nella relazione che qui unisco, determinarono la Camera elettiva ad acconsentire alla domanda che io faceva eziandio di riferirla d’urgenza, la quale domanda rinnovo ora al Senato, colla ferma speranza che, dietro gli esposti motivi, espressi tanto nella prima mia relazione, quanto in quella della Commissione che imprendeva nella Camera dei deputati a promuoverne la sanzione, vorrà eziandio accordarle l’urgenza.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1. L’estrazione dell’alburno dalle quercie sughero, e il loro atterramento non potranno aver luogo nelle divisioni amministrative della Sardegna senza uno speciale permesso rilasciato dall’intendente generale di dette divisioni, sentito l’avviso dell’intendente provinciale e dell’amministrazione forestale.

Art. 2. Questa permissione non potrà negarsi per gli alberi che non sono più suscettivi d’utile prodotto, o che fossero in istato di decadenza. Non potrà pure negarsi per quel dato numero di alberi di qualunque età che siano indispensabili al proprietario, sia per l’agricoltura, sia per altro privato uso domestico; in questi casi, trattandosi di privati proprietari, basterà il solo permesso dell’intendente della provincia.

Art. 3. Oltre i casi non contemplati nell’articolo precedente, non si farà luogo a permesso che, ove questo sia necessario per la posizione delle piante, per la speciale condizione delle foreste, o per gravi circostanze di pubblico vantaggio.

Art. 4. Qualunque permesso sarà sempre rilasciato senza costo di spesa.

Art. 5. I contravventori a queste disposizioni incorreranno nell’ammenda di lire 5 a 20 per ogni albero indebitamente spogliato dell’alburno, o reciso. Il prodotto di quest’ammenda sarà applicato per due terzi alle congregazioni locali di carità, e per un terzo agli agenti forestali, quando da questi parta la denunzia. Nel caso che la denunzia provenga da altri, l’intiera ammenda sarà applicata alla congregazione locale di carità. 

Art. 6. Un regolamento approvato con decreto reale provvederà all’eseguimento della presente legge.

Art. 7. È derogato in quanto concerne alle disposizioni della presente all’articolo 65 del regolamento approvato colle regie patenti del 14 settembre 1844, e ad ogni altra disposizione che vi si possa trovare contraria.

Relazione fatta al Senato il 22 maggio 1850 dalla Commissione composta dei senatorí Albini, Alfieri, Di Benevello, Malaspina, e Moris, relatore

SIGNORI! – Il fine che il Governo si propone di conseguire colla legge transitoria, che è ora sottoposta alle vostre deliberazioni, si è di conservare alla Sardegna una pianta, la quale da qualunque lato si riguardi vuol di certo essere annoverata fra le più vantaggiose.

La quercia sughero, oltre il primario prodotto del legno, fornisce ghiande specialmente atte a nutrire il bestiame, somministra coll’esterno tessuto della sua corteccia il sughero del commercio, e colla rimanente parte della corteccia medesima serve ad importanti usi nell’arte di conciare le pelli. Questa interna parte di corteccia, oltre che sovra quella di altre specie dello stesso genere è ricca di tannino, ella è pur la sola che sinora abbia fornito, per mezzo della distillazione, un olio empireumatico, simile a quello della corteccia del midollo, cui i cuoi della Russia devono la loro celebrità. Non è quindi da meravigliare se ne venga fatta ricerca particolarmente dagl’Inglesi in tutte le regioni del nostro mare Mediterraneo.

Egli è ormai un anno da che un negoziante ha ottenuto dal nostro Governo il permesso di esportare dalla Sardegna, entro tutto il mese d’agosto prossimo, ben 100,000 quintali metrici della suddetta interna corteccia. Qui giova notare che l’estrazione di codesta corteccia dall’albero, per modo che ne rimanga denudato il legno, produce necessariamente la morte dell’albero medesimo; che per quanto largamente si voglia calcolare, stando alle regole dettateci dalla scienza forestale, raro assai deve essere il caso in cui una quercia sughero, toltane l’esterna parte sugherosa, fornisca un quintale metrico di corteccia interna; per la qual cosa si scorge di qual grande numero d’alberi da sughero siano state o siano per essere diradate le selve della Sardegna; ed ove oltre si proceda, egli è pur facile il prevedere qual trista sorte abbia a toccare alle selve di quell’isola, quella stessa, cioè, che già è toccata alla vicina Corsica, le cui foreste di sughero, per la vendita che i proprietari hanno fatto degli alberi onde erano popolate, scomparvero con danno gravissimo della pastorizia, dell’agricoltura e del commercio, danno che troppo tardi ora lamenta il Governo francese.

L’articolo 68 del regolamento pel governo de’ boschi di Sardegna, approvato colle regie patenti del 14 di settembre 1844, fa facoltà ai proprietari privati di usare liberamente del diritto di proprietà nei loro boschi. Questo diritto, o signori, la Commissione da voi eletta ha pur esaminato se poteva o doveva dal Governo circoscriversi, come colla presente legge ci venne proposto.

Non è sfuggito alla Commissione che parecchi scrittori di economia politica ed alcuni di polizia forestale negano che competa ai Governi la facoltà di dare provvedimenti restrittivi circa l’esercizio del diritto di qualsivoglia proprietà; ma fatto riflesso a quanto di proprio ha in sè l’economia forestale, che l’esperienza abbastanza ha in ogni luogo dimostrato come il lasciare i boschi in balia assoluta dei proprietari conduca generalmente od alla devastazione od alla distruzione loro, come perciò nei diversi Stati siansi dovute tutelare le foreste con leggi speciali, e come i più fra gli scrittori stessi, i quali in fatto di proprietà vagheggiano la teoria della libertà assoluta, non tralascino poi di asserire potersi in alcuni casi, e particolarmente per la proprietà boschereccia, fare eccezione, quando, a cagion d’esempio, le popolazioni siano minacciate di mancanza di legna, quando altrimenti loro s’arrechi, od anco solo ad un fondo vicino, ragguardevole danno, quando il bosco serva di tutela contro accidenti naturali, quando sovr’esso gravitino servitù ed usi in favore d’un terzo, quando vi concorrano alcune ben comprovate condizioni di elima, la Commissione, mossa da tali considerazioni, non ha esitato a credere che entro discreti limiti, quali sono quelli che vennero proposti negli articoli 2 e 3 della legge di cui trattasi, s’appartenga al Governo di moderare l’esercizio del diritto di proprietà, e vieppiù allorchè, come nel caso nostro, altamente lo richiede coll’interesse pubblico anche il privato.

La Commissione sa che i contadini ed i pastori sardi cedono agli speculatori i loro sugheri ad un prezzo tenuissimo, e perfino a quello di 20 a 25 centesimi per cadun albero, lo che appena sarebbe credibile se non risultasse in modo da non. potersene dubitare.

Avrebbe potuto il Ministero, valendosi della facoltà concessagli dalla tariffa doganale attualmente vigente in Sardegna, proibire affatto l’esportazione dall’isola dell’interna corteccia di cui parliamo; ma per siffatta generale proibizione ne sarebbe conseguito che i proprietari non avrebbero potuto trarre beneficio alcuno di quella degli alberi che, o malconci od in istato di decadenza, possono atterrarsi o senza danno o con vantaggio delle foreste. Ond’è che da questo stesso lato la Commissione ha creduto che la proposta legge sia ammessibile, perciocchè ne vengono piuttosto modificati che tolti i diritti appartenenti ai privati. Solo stimò la Commissione che per evitare un’interpretazione la quale potrebbe con fondamento invocarsi a fine di eludere la legge, sia necessario alla parola alburno degli articoli 1 e 5 sostituire le seguenti: interna corteccia (volgarmente alburno).

L’adoperare vocaboli popolari rischiara talvolta, ovvero rende più accessibile alla comune intelligenza una disposizione legislativa; ma per una coincidenza singolare potrebbe, nel caso di cui trattasi, renderla vana.

L’alburno, così chiamato dai naturalisti e dai silvicoltori di tatti i luoghi e di tutti i tempi, è il complesso degli strati legnosi più recenti, ossia la parte esterna bianca del corpo legnoso di un tronco di albero od arboscello dicotiledone, la qual parte non si può separare dal rimanente legno se non con istromento tagliente. L’alburno non è mai adoperato nell’arte del conciatore; s’adopra invece la corteccia, e specialmente la parte interna di essa, detta libro, che è sovra le altre ricca di tannino, e che agevolmente, sovrattutto in alcune stagioni dell’anno, si può separare dall’alburno che immediatamente gli sta sottoposto, e che rimane intatto.

Tolto pertanto dalla corteccia della quercia sughero l’esterno tessuto di lei che costituisce il sughero del commercio, rimane il libro col tessuto cellulare che lo ricopre, e questa, che è l’interna parte della corteccia, si è quella cui ha voluto riferirsi il progetto di legge, il quale, colla proposta leggiera mutazione, la Commissione è d’avviso potersi dal Senato adottare.

Relazione del ministro d’agricoltura e commercio (Di Santa Rosa) 27 maggio 1850 con cui ripresenta alla Camera il progetto di legge modificato e approvato dal Senato nella tornata del 29 stesso mese

SIGNORI! Ho l’onore di presentare nuovamente alla Camera il progetto di legge per la coltivazione dei sugheri in Sardegna e di pregarla a volersene occupare di urgenza, essendo importante che possa questa legge senza maggior ritardo venire definitivamente approvata.

Sembrami che la Camera potrebbe anzi occuparsene in questa medesima tornata; poiché, se havvi caso in cui ella possa prescindere dalla comunicazione agli uffici, egli è questo, giacché le modificazioni non riflettono che la mera redazione, ossia ciò che noi abbiamo nel progetto chiamato semplicemente alburno, il Senato, per adattarsi a termini scientifici, denominò corteccia interna.

Nota – La Camera approvò il progetto nella stessa seduta.

REGOLAMENTO
per l’esecuzione della legge relativa all’atterramento ed allo scorzamento delle quercie sughero della Sardegna del 4 giugno 1850

CAPO I.
Delle quercie sughero che si trovano nelle condizioni da essere scorzate od atterrate.

Art. 1.
Le piante sughero per le quali a mente dell’art. 2 primo alinea della legge 4 giugno 1850 non si potrà negare la permissione di essere scorzate od atterrate, sono quelle non più suscettive di utile prodotto, od in istato di decadenza.
Questa loro condizione dovrà essere riconosciuta ed accertata secondo le regole di economia forestale, avuto riguardo alla loro età e posizione, al clima, al suolo ed ai difetti e guasti che possono avere.

Art. 2.
Le piante sugheri che si volessero abbattere dai proprietarii per l’agricoltura, o per altro uso domestico a termini dell’art. 2 della legge suddetta, non è necessario che siano nello stato d’improduttività, di cui all’art. 1 del presente Regolamento.
Dovrà per altro sempre constare della necessità in cui il proprietario si trova di valersene, e dell’uso cui le destina, al quale dovranno essere riconosciute proprie.

Art. 3.
A mente dell’art. 3 della legge suddetta potrà essere autorizzato l’atterramento di quelle piante le quali si trovassero in terreni dedicati alla coltura, e che la loro posizione fosse riconosciuta in modo assoluto pregiudicievole alla prosperità di quei fondi, e quando fossero d’impedimento al tracciamento di nuove strade od alla costruzione di edifizii cui il proprietario intendesse di addivenire.
Inoltre quando la speciale condizione delle foreste in cui si trovano le piante medesime, consigliasse l’atterramento di alcune di esse, e perchè non allignassero bene e perchè fossero di danno all’allevamento di altre specie legnose riconosciute più utili, o quando le foreste, presentando una massa legnosa troppo fitta, se ne rendesse vantaggioso il diradamento, e qualora nel bosco e nella linea in cui si trovano si dovessero praticare vie da trasporto, viali di assicurazione, od altre opere che possono suggerire i dettami di una buona economia forestale.
Potrà pure essere autorizzato il loro atterramento per gravi circostanze di pubblico vantaggio, e quando fossero necessarie per uso di pubblico servizio.

Art. 4.
Potranno pure essere atterrate quelle piante sughero che si trovassero nella linea dei tagli da farsi nelle foreste per circoscrivere la devastazione delle medesime in caso d’incendio.
In questo caso saranno sufficienti per autorizzarne l’atterramento le disposizioni che verranno sommariamente date sul luogo dalle Autorità locali che fossero accorse ad opporsi all’incendio.
Queste Autorità qualunque esse sieno dovranno tosto spento l’incendio informare per mezzo del loro Superiore diretto l’Intendente generale della Divisione delle disposizioni da esse. date relativamente all’atterramento delle piante sughero, accennandogli il numero delle piante state atterrate.

CAPO II.
Delle domande di permissioni per lo scorzamento od atterramento delle piante sugheri.

Art. 5.
A termini dell’art. 1 della legge 4 giugno 1850 nessuna permissione per l’atterramento delle piante sughero e l’estrazione della corteccia, volgarmente detta alburno, può essere concessa tranne dall’Intendente generale della Divisione a meno che si tratti delle piante contemplate nell’ art. secondo del presente Regolamento, nel qual caso la permissione sarà data dall’ Intendente della Provincia.

Art. 6.
In ogni circostanza per altro qualunque proprietario che intende ottenere una permissione per l’atterramento o scorzamento di dette piante, dovrà presentare un apposito ricorso all’Intendente provinciale in cui sia circonstanziatamente spiegato:
1.º Il numero preciso delle piante che si vorranno abbattere o scorzare.
2.º I motivi su cui è fondata la sua domanda.
3.º La regione o denominazione particolare del fondo, in cui esistono le piante.
4.º Il tempo e termine preciso nel quale vorrà mandarla ad effetto.

Art. 7.
Le domande di atterramento che si volessero fare dall’Amministrazione demaniale o da altri Corpi amministrati dovranno essere fatte se pel Demanio, dal Direttore demaniale o chi per esso, se di Corpi amministrati, per deliberazione del Consiglio d’amministrazione: pei Comuni basterà la deliberazione del Consiglio delegato.

САРО III.
Delle permissioni di atterramento o scorzamento delle piante sughero che si concedono dagli Intendenti generali o provinciali.

Art. 8.
L’Intendente della Provincia, al quale sarà stato presentato un ricorso per lo atterramento o scorzamento di piante sughero, sia che spetti a lui di provvedere sul medesimo, sia che debba riferirne all’ Intendente generale, assumerà le occorrenti informazioni sui motivi allegati per ottenere la implorata permissione, e quindi lo trasmetterà pel relativo parere al Rappresentante l’Amministrazione forestale.

Art. 9.
Ottenute le debite informazioni ed il sovra specificato parere, l’Intendente della Provincia, ove si tratti dei casi in cui spetta a lui di provvedere, rilascierà, ove nulla osti, la implorata permissione, e provvederà in modo che pervenga al ricorrente senza costo di spesa per mezzo del Sindaco del luogo.

Art. 10.
Negli altri casi l’Intendente provinciale stenderà il suo ragionato parere sulla fatta domanda, e lo trasmetterà insieme a tutte le carte relative all’Intendente generale della Divisione.

Art. 11.
L’ Intendente generalé della Divisione, esaminato il ricorso e le carte giustificative, la relazione dell’Agente forestale, il parere ragionato dell’Intendente della Provincia, assumerà, ove lo giudichi necessario, quelle più ampie informazioni che crederà del caso, e sentirà occorrendo anche l’avviso del Conservatore dei boschi sulla convenienza o non del richiesto scorzamento od atterramento.

Art. 12.
I Decreti di permissione dell’Intendente generale dovranno essere trasmessi per mezzo dell’Intendente provinciale all’Amministrazione comunale, come è disposto all’art. 9 del presente Regolamento.

CAPO IV.
Delle incumbenze degli Agenti forestali.

Art: 13.
L’Agente forestale, che a norma dell’art. 8 del presente Regolamento sarà delegato dall’ Intendente della Provincia, procederà nel più breve termine possibile alla ricognizione delle piante sughero di cui lo scorzamento od atterramento è domandato.

Art. 14.
Nell’eseguire queste ricognizioni l’Agente forestale, ove riconosca la domanda fondata, martellerà quelle piante che crederà nelle condizioni di poter essere atterrate o scorzate.

Art. 15.
Farà constare della ricognizione da lui eseguita per mezzo di apposita e circonstanziata relazione in cui, assieme col suo parere sulla opportunità della concessione della domanda, risulti della sussistenza o no dei motivi su cui sarà stata fondata a termini dell’art. 6, e del numero delle piante che saranno state da lui marchiate.

Art. 16.
La martellatura sulle piante che si reputano di potersi atterrare o scorzare dovrà eseguirsi all’altezza d’un metro dalla base di ciascuna pianta in modo apparente.

CAPO V.
Disposizioni generali.

Art. 17.
Nel caso di disparere nelle concessioni dei permessi per l’atterramento o scorzamento delle piante sughero tra l’Intendente della Provincia e l’Amministrazione forestale, se ne riferirà all’Intendente generale della Divisione, e se tra questi e la prefata Amministrazione, si ricorrerà all’Azienda generale dell’Interno per le ulteriori determinazioni.

Art. 18.
Il proprietario che ha ottenuto il permesso di scorzare od atterrare le piante sughero, o colui che escguisse queste operazioni nel fondo del medesimo, è sempre obbligato, quando ne sia richiesto, di rendere ostensivo tale permesso agli Agenti dell’Amministrazione forestale, ed a quelli della forza pubblica, sia nell’atto del tagliamento, sia in quello del trasporto del legname o della corteccia.

Art. 19.
Gli Agenti dell’Amministrazione forestale, quelli della forza pubblica sono autorizzati a domandare la visione della permissione succitata.
Nessuno potrà rifiutare di darla, ed in caso contrario, o di fondata sospezione sulla non legittima provenienza della corteccia, potrà questa mettersi sotto sequestro, facendo di ciò constare per mezzo di processo 492
verbale, secondo le norme prescritte dal titolo 6, саро 1 delle RR. PP. 14 settembre 1844.

Art. 20.
Gli Agenti forestali dovranno tenere un registro speciale conformemente al modulo annesso al presente Regolamento in cui siano spiegate chiaramente tutte le indicazioni in esso modulo accennate.
Di queste indicazioni estratte dal registro trasmetteranno mensilmente copia al Conservatore dei boschi accompagnata da quelle maggiori informazioni che crederanno opportune, e che saranno loro richieste dallo stesso Conservatore.

Art. 21.
Per le altre disposizioni non contemplate nel presente si eseguirà il citato Regolamento dei boschi 14 settembre 1844.
Il Ministro Segretario di Stato
Incaricato del Portafoglio dell’Agricoltura e del Commercio
GALVAGNO.

Sugheri Gallura
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